Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 50g f. Procedura in caso di riscossione di una rendita
Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d’ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |