Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 51ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei salari e dei prezzi
1L’Ufficio federale informa la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica nonché dell’indice dei salari dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell’indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:
1bisLa base (valore 100 punti) dell’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita:
2L’Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell’articolo 212 OAVS. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |