Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 52 Scala delle rendite parziali
1Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa:
1bisL’Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.2 2Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età comporti almeno il 97,73 per cento. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |