Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 52i c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone
Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l’accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |