Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 53 Tavole delle rendite
1L’Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d’uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell’importo minimo della stessa.2 2Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l’importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |
