Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 56 Importo della riduzione
1La rendita viene ridotta dell’equivalente della rendita anticipata. 2Fino all’età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d’anticipazione della rendita anticipata.2 3Dopo aver compiuto l’età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d’anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata. 4L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |