Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 59 Competenza
Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell’inoltro della domanda. L’articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629). |