Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 5b Inizio dell’assicurazione
1L’assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell’articolo 5 sono soddisfatte. 2Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l’assicurazione. |
