Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 5c Fine dell’assicurazione
1Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile. 2Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l’assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l’assicurazione continua se entro sei mesi dall’inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.1 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057). |