Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 5d Condizioni d’adesione
Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all’assicurazione.1 L’adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio. 1 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824). |
