Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 5e Inizio dell’assicurazione
1Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l’assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto. 2Se la dichiarazione d’adesione è depositata più tardi, l’assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione. |