Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 5g Diritto alla continuazione dell’assicurazione
Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero possono continuare l’assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell’inizio della loro formazione all’estero. |
