Art. 6 Nozioni del reddito da un’attività lucrativa
1Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un’attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all’estero con l’esercizio di un’attività, inclusi i guadagni accessori. 2Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa: - a.1
- il soldo militare, l’indennità di funzione nella protezione civile, l’importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pompieri di milizia esente da imposta ai sensi dell’articolo 24 lettera fbis della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori;
- b.3
- le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare;
- c.6
- ...
- d.7
- ...
- e.8
- ...
- f.9
- gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l’economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell’ambito degli usi locali o professionali;
- g.10
- le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all’attività professionale del beneficiario;
- h.11
- le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all’insorgenza dell’evento assicurato o allo scioglimento dell’istituzione di previdenza;
- i. e k.12...13
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329). 2 RS 642.11 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3683). 4 RS 831.20 5 RS 833.1 6 Abrogata dal n. I dell’O del 15 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331). 7 Abrogata dal n. I dell’O del 31 ago. 1992, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830). 8 Abrogata dal n. I dell’O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903). 9 Nuovo testo giusta l’art. 143 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 38). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538). 13 Abrogate dal n. I dell’O del 18 set. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).
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