Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 60 Basi di calcolo
1Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–57. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell’inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante l’età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita. 2La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda. 3La cassa di compensazione si procura d’ufficio gli estratti di conti. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629). |