Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 66bis Assegno per grandi invalidi
1L’articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.3 2Gli articoli 87–88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.4 3È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.5 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |