Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 66ter Mezzi ausiliari
1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna. 2Gli articoli 14bis e 14ter OAI2 sono applicabili per analogia.3 1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |