Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 67
1Il diritto alla rendita o all’assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l’autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.12 1bisSoltanto l’avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.3 1terL’articolo 66 OAI4 è applicabile all’esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari.56 2Una volta l’anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.7 1 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710). |