Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 70bis Avviso obbligatorio
1L’avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l’autorità alla quale è pagata la rendita o l’assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.2 2Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all’ufficio AI.3 1 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135). |