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Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)1

del 31 ottobre 1947 (Stato 1° luglio 2021)

1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi 83

Per la fis­sa­zio­ne e la de­ter­mi­na­zio­ne dei con­tri­bu­ti si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 22–27. È fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 2 LA­VS.

83Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 1982 (RU 2011 4759).