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Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)1

del 31 ottobre 1947 (Stato 1° luglio 2021)

1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

Art. 19 Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio 89

Se il red­di­to pro­ve­nien­te da at­ti­vi­tà in­di­pen­den­ti eser­ci­ta­te a ti­to­lo ac­ces­so­rio non su­pe­ra 2300 fran­chi per an­no ci­vi­le, il con­tri­bu­to è per­ce­pi­to sol­tan­to a ri­chie­sta dell’as­si­cu­ra­to.

89Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 24 set. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573).