Ordinanza
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Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione privata di assistenza
1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE8.9 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate. 8 Associazione Svizzera per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). |