Ordinanza
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Art. 29bis Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici 127
1 L’istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l’articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l’indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell’anno civile precedente. 2 L’istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un’attività lucrativa. L’istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute. 3 Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l’inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all’anno, ma al più tardi al termine dell’anno civile corrispondente. 4 Se per frequentare l’istituto è necessario che lo studente debba esercitare un’attività lucrativa, l’obbligo di notifica decade. 127Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |