Ordinanza
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Art. 29ter Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici 128
1 La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s’impegna:
2 Se l’istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l’accordo. 128Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |