1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.
2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6.123
3 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
4 La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.
5 L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD124 deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione.
6 Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.125
7 Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L’indennità di cui all’articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo.126
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).
124 RS 642.11
125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).
126 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2008 (RU 2008 4711). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.