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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
del 31 ottobre 1947 (Stato 1° luglio 2021)
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 30Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un’attività lucrativa 129
1 Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione sul reddito di un’attività lucrativa vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.130
2 Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.