Ordinanza
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Art.49ter Fine o interruzione della formazione 192
1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico. 2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d’invalidità. 3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
192 Introdotto dal n. I dell’O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). |