Ordinanza
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Art. 50a Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968 194
1 La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente. 2 L’Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968. 194Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162). |