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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
del 31 ottobre 1947 (Stato 1° luglio 2021)
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 50aDeterminazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968 194
1 La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente.
2 L’Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968.
194Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).