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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
del 31 ottobre 1947 (Stato 1° luglio 2021)
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 50bRipartizione dei redditi a. Disposizioni generali 195
1 I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS.196
2 Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell’anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.
3 I redditi realizzati durante l’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.
195Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).