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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
del 31 ottobre 1947 (Stato 1° luglio 2021)
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 50fe. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi 201
1 Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l’altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest’ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.
2 Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.202
201Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20075271).