Ordinanza
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Art. 50g f. Procedura in caso di riscossione di una rendita 203
Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d’ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita. 203Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |