Ordinanza
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Art. 53bis Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta 239
Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre. 239Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |