Ordinanza
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Art. 54bis Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani 241
1 ...242 2 Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS). 3 La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani. 4 Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2. 241Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 242 Abrogato dal n. II 2 dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). |