Ordinanza
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Art. 57 Riduzione delle rendite per superstiti 263
1 Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell’importo della riduzione determinata in virtù dell’articolo 56. Questa percentuale ammonta:
2 La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l’importo della riduzione secondo l’articolo 56. Quando il numero d’aventi diritto cambia, l’importo della riduzione deve essere adeguato. 263Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). BGE
111 V 124 () from 23. April 1985
Regeste: Art. 3 ELG: Berücksichtigung der Gewinnungskosten bei Erwerbseinkommen. Die Gewinnungskosten gemäss Art. 3 Abs. 4 lit. a ELG sind vom Brutto-Erwerbseinkommen abzuziehen; auf der Grundlage des Netto-Erwerbseinkommens ist hernach die Privilegierung gemäss Art. 3 Abs. 2 ELG zu ermitteln (Bestätigung der Rechtsprechung). |