Ordinanza
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Art. 5d Condizioni d’adesione
Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all’assicurazione.28 L’adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio. 28 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824). |