Ordinanza
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Art. 6quater Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età 52
1 I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 64 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l’anno. 2 I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l’anno. 52Originario art. 6ter. Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631). |