Ordinanza
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Art. 66ter Mezzi ausiliari 275
1Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna. 2 Gli articoli 14bis e 14ter OAI276 sono applicabili per analogia.277 275Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 276 RS 831.201 277 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6483). |