Ordinanza
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Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite 303
Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all’UCC i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa. 303Nuovo testo giusta l’art. 61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543), |