Ordinanza
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Art. 71ter Versamento della rendita per i figli 310311
1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria. 2 Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti. 3 Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.312 310 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 199). 311 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). 312 Introdotto dal n. I dell’O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). |