Ordinanza
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Art. 70bis Avviso obbligatorio 304
1 L’avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l’autorità alla quale è pagata la rendita o l’assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.305 2 Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all’ufficio AI.306 304Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135). 305Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 306Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251). |