Ordinanza
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Art. 95 Fideiussioni
1 Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell’articolo 70 LAVS.343 2 Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell’8 novembre 1934344 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l’assicurazione sulle cauzioni. 3 Sono applicabili le disposizioni del CO345 relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione. 343 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710). |