Ordinanza
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Art. 105 Rappresentanza delle associazioni di salariati
1 Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che hanno la forma giuridica di un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero370 o di una società cooperativa ai sensi degli articoli 828 e seguenti CO371 e cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione.372 2 Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi. 3 Le associazioni di salariati interessate devono provare all’UFAS che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati e dell’UFAS i documenti necessari per la prova.373 4 ...374 372 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 373 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 374Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). |