Ordinanza
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Art. 107376
1 L’UFAS determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l’assegnazione dell’eventuale sostanza restante. 2 La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell’articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell’articolo 60 capoverso 2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L’UFAS può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.377 376Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 377Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |