Ordinanza
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Art. 107a Riserve di liquidazione 378
1 L’ammontare delle riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento (riserve di liquidazione) è calcolato in funzione del numero dei casi di rendita e dei conti individuali gestiti dalla cassa di compensazione. 2 L’UFAS stabilisce le modalità di calcolo. 378 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). |