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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 115Agenzie delle casse di compensazione cantonali
1 I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell’articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.387
2 L’istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.
387 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).