Ordinanza
|
Art. 116 Compiti delle agenzie
1 Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all’articolo 61 capoverso 1 LAVS.388 2 Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.389 3 Se a un’agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all’occorrenza, rettificarle. 388 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 389 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). |