Ordinanza
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Art. 118 Persone che non esercitano un’attività lucrativa
1 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.390 2 Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall’anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.391 3 Gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l’istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all’estero assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.392 393 4 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l’UFAS può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.394 390 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 391Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759). 392 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 393 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824). 394Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). |