Ordinanza
|
Art. 120 Disposizioni particolari
1 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un’associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952395 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)396.397 2 Se un’azienda cantonale o comunale, membro di un’associazione fondatrice, forma una parte dell’amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l’azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. 3 È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione. 396Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538). 397Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) . BGE
139 V 58 (9C_883/2012) from 12. Februar 2013
Regeste: Art. 64 Abs. 1 und 2 AHVG; Art. 121 Abs. 2 AHVV; Kassenwechsel. Zulässigkeit des Wechsels eines in die Selbständigkeit entlassenen kantonalen Spitals (neu in der Rechtsform einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft, wobei der Kanton eine qualifizierte Mehrheit des Aktienkapitals und der Aktienstimmen hält) von der kantonalen Ausgleichskasse zur Ausgleichskasse eines regionalen zwischenberuflichen Verbandes, dessen Mitglieder Arbeitgeber und Selbständigerwerbende aus Industrie, Handel und Gewerbe bzw. aus dem Dienstleistungssektor sind (E. 3). |