Ordinanza
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Art. 124 Rendite straordinarie 400
La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le rendite straordinarie. 400Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |