Ordinanza
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Art. 13 Reddito in natura di altra specie 80
Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. 80Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517). |